Home - Cosa facciamo - Amministrazioni di sostegno
A differenza dell’interdizione, che tutela soprattutto gli interessi economici dei familiari dell’interdetto, l’amministrazione di sostegno offre tutela agli interessi del soggetto infermo, ampliando le sue residue capacità e potenzialità. L’amministrazione di sostegno, poi, si applica non solo ai soggetti che soffrono di infermità di mente abituale, ma anche a coloro che possono avere difficoltà nella vita, quali anziani, tossicodipendenti e alcolisti, disabili.
A ciò si aggiunge l’alta capacità dell’amministrazione di sostegno di modellarsi sulle esigenze della singola persona. Infine, diversamente dall’interdizione, la pratica relativa all’amministrazione di sostegno rimane sempre aperta, potendo essere ogni volta rivalutata.
Possiamo quindi affermare che l’abituale infermità di mente potrebbe, almeno in astratto, legittimare l’apertura sia di una pronuncia di interdizione che di amministrazione di sostegno; tuttavia è preferibile ricorrere all’interdizione solo nell’ipotesi in cui l’amministrazione di sostegno risulti inidoneo ad assicurare adeguata protezione agli interessi dell’incapace.
L’amministratore di sostegno, ai sensi dell’art. 404 e s.s. del codice civile, è nominato dal giudice tutelare del luogo in cui il soggetto beneficiario ha la residenza o il domicilio.
Il ricorso può essere presentato dallo stesso soggetto beneficiario, dal coniuge o dal convivente, dai parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo grado, dal tutore o dal curatore, dal pubblico ministero o dai servizi sociali. Può essere aperta solo nei confronti del maggiore di età.
Con decisione motivata, il giudice tutelare può respingere la richiesta di nomina dell’amministratore di sostegno: in questo caso, il ricorrente può presentare reclamo alla Corte d’Appello entro il termine di dieci giorni.
È prevista la possibilità che un soggetto momentaneamente sano nomini un amministratore di sostegno in previsione di una futura incapacità, nomina che deve avvenire con scrittura privata avente carattere di testamento biologico.
In caso di malattia terminale ed invalidante, ogni decisione verrà rimessa all’amministratore di sostegno, che può decidere anche di negare il trattamento sanitario terapeutico.
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