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Con l’entrata in vigore della Legge n. 3/2012 (“Disposizioni in materia di usura, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento”) anche il consumatore sopraffatto da finanziamenti (come prestiti personali, cessioni dello stipendio, carte revolving), bollette e altre spese, può rinegoziare tutti i propri debiti senza richiedere il consenso dei creditori.
Questo con il piano del consumatore, grazie al quale è consentito alla persona fisica meritevole di non pagare il totale dei debiti maturati verso banche, finanziarie e ogni altro tipo di creditore (tranne quelli definiti come impignorabili ai sensi dell’art. 545, c.p.c. e leggi speciali: es. crediti di natura alimentare).
Con l’entrata in vigore della Legge n. 3/2012 (“Disposizioni in materia di usura, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento”) anche il consumatore sopraffatto da finanziamenti (come prestiti personali, cessioni dello stipendio, carte revolving), bollette e altre spese, può rinegoziare tutti i propri debiti senza richiedere il consenso dei creditori.
Questo con il piano del consumatore, grazie al quale è consentito alla persona fisica meritevole di non pagare il totale dei debiti maturati verso banche, finanziarie e ogni altro tipo di creditore (tranne quelli definiti come impignorabili ai sensi dell’art. 545, c.p.c. e leggi speciali: es. crediti di natura alimentare).
Il piano del consumatore consiste in una proposta di ristrutturazione dei propri debiti che il debitore, con l’ausilio di un avvocato e di un apposito organismo di composizione della crisi (O.C.C.), può depositare presso il Tribunale del luogo dove ha la residenza.
Con il piano del consumatore il debitore può ridefinire gli importi e le scadenze di tutti i propri debiti, con pagamenti rateali distribuiti su un arco anche di dieci anni. In pratica un “saldo e stralcio” che non richiede il consenso dei creditori!
Grazie al piano del consumatore il debitore può inoltre giovare dell’esdebitazione, ossia la liberazione dai debiti residui e non ricompresi nel piano.
Possono accedere alla procedura le persone fisiche che hanno contratto i propri debiti esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.
Inoltre, il debitore, deve trovarsi in uno stato c.d. di “sovraindebitamento”, ossia uno stato in cui i debiti contratti sono tali che non possono essere pagati – o pagati regolarmente – con il patrimonio a disposizione. Quindi, è sovraindebitato anche il debitore che, pur avendo un patrimonio ingente (es. beni non prontamente liquidabili, come immobili), non può pagare i debiti in scadenza.
Il giudice omologa il piano del consumatore solo se ritiene il debitore “meritevole”. Il giudice valuta sia le cause dell’indebitamento sia le ragioni dell’incapacità di adempiere le obbligazioni assunte ed omologa il piano solo se esclude che il consumatore abbia contratto i propri debiti senza la ragionevole prospettiva di poterli adempiere, o ha fatto un ricorso al finanziamento non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.
Il giudizio del giudice riguarderà, quindi, anche i metodi di concessione del credito da parte delle banche e delle finanziarie, le quali hanno uno specifico dovere di valutare le effettive capacità patrimoniali del debitore.
Una volta omologato, il piano del consumatore diventa obbligatorio per tutti i creditori, i quali potranno pretendere il loro credito dal debitore nei limiti in cui è stato ridefinito – in importi e scadenze – dal piano stesso.
Con l’omologazione del piano il consumatore beneficerà dell’esdebitazione di tutti i debiti e gli importi residui!
Inoltre, se approvato, il piano consente il blocco di tutte le procedure esecutive, sia di quelle in corso che di quelle che ancora devono iniziare.
La Legge n. 3/2012 dà la possibilità di proporre un accordo di risanamento dei propri debiti anche a tutti i debitori che non hanno i requisiti del consumatore o di meritevolezza. Si tratta dell’accordo di composizione della crisi. I presupposti sono quelli di non essere assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle di cui alla Legge n. 3/2012 (es. fallimento o concordato preventivo) e di trovarsi in uno stato di sovraindebitamento.
Tuttavia, in questo caso per l’omologazione è necessario che sia raggiunto l’accordo con almeno il 60% dei creditori.
I costi di accesso alla procedura variano a seconda dell’O.C.C. incaricato, il quale, solitamente, richiede un piccolo fondo spese. Altrimenti, è possibile richiedere la nomina di un professionista facente funzioni di O.C.C. depositando un ricorso presso il Tribunale competente, pagando solamente un contributo unificato di € 98,00 ed una marca da bollo di € 27,00.
I compensi dell’O.C.C. e dell’avvocato saranno poi pagati secondo le modalità e le scadenze definite dal piano del consumatore.
La figura dell’avvocato, seppure non prevista espressamente dalla L. n. 3/2012, è da ritenersi tuttavia indispensabile.
Affidandosi ad un avvocato esperto in materia il consumatore dovrà solo limitarsi a raccogliere tutta la documentazione in suo possesso. Sarà poi l’avvocato a gestire i rapporti con l’O.C.C. e con i creditori, nonché a redigere gli atti richiesti dalla procedura, quali il ricorso per la nomina dell’O.C.C. e il piano del consumatore.
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