Associazione Temporanea di Imprese

DIRITTO del lavoro
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L’ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE

1 – DEFINIZIONE

L’associazione temporanea di imprese, generalmente nota come ATI, è un’ aggregazione tra imprese, caratterizzata dalla occasionalità e temporaneità, finalizzata allo svolgimento di una certa attività, normalmente legata alla partecipazione in appalti pubblici o privati.

Come è noto, il raggruppamento di imprese non è un’impresa in senso tecnico e giuridico, ma è uno strumento temporaneo, occasionale e limitato di cooperazione o di integrazione messo in opera, di volta in volta, per consentire a più imprese, tra cui una capogruppo, di presentare un’offerta unitaria in gare di appalto, alle quali non avrebbero altrimenti potuto partecipare per mancanza di requisiti tecnici e finanziari o per eccessivo rischio (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 30 luglio 1996, n. 918).

Si tratta, dunque, di uno strumento di cooperazione e coordinamento di imprese tramite il quale non si viene a costituire un nuovo soggetto giuridico: le imprese partecipanti mantengono ciascuna la propria autonomia giuridica e contabile, limitandosi, da un lato, ad operare congiuntamente per la partecipazione ad un appalto o l’esecuzione di un’opera pubblica e, dall’altra, a conferire mandato collettivo con rappresentanza ad una di esse perché funga da capogruppo nei rapporti esterni e con la committente.
 

2 – ORIGINI

L’ATI è un fenomeno giuridico che si è imposto relativamente tardi all’attenzione del legislatore italiano.

Il fenomeno di raggruppamenti temporanei di imprese si affermò, dunque, inizialmente nella prassi commerciale, sulla falsariga delle Joint Venture di matrice anglosassone, divenendo ben presto un diffuso e duttile strumento di cooperazione che consentiva alle imprese di raggiungere risultati, in termini di risorse tecnologiche e di redditività ed efficienza, impensabili a livello individuale.

La sempre maggior diffusione ed importanza di questo strumento fece nascere l’esigenza, in sede parlamentare, di una qualche forma di regolamentazione, fino ad allora rimasta a livello “privato” e giurisprudenziale.

Dato l’ambito in cui, normalmente, le imprese facevano ricorso a tale forma di cooperazione, non stupisce che la prima normativa italiana sia stata in materia di appalti pubblici, con la Legge Quadro n. 109/1994.
 

3 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La legge n. 109/1994, art. 10, prevedeva espressamente, tra i soggetti ammessi a partecipare alle procedure di affidamento di lavori pubblici, l’associazione temporanea di concorrenti identificabili in società, commerciali o cooperative, imprese individuali, consorzi e società consortili che avessero conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificabile come capogruppo, destinata rappresentare l’offerta in nome proprio e dei mandanti.

Come poi stabilito dal successivo regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici, D.P.R. 554/1995, la sussistenza del suddetto mandato non comportava affatto, di per sé, una associazione od organizzazione tra le imprese, mantenendo, ciascuna delle partecipanti, la propria autonomia ai fini gestionali, degli oneri fiscali e sociali (art. 95).

Allo stato attuale,L’ATI è contemplata dal Codice degli appalti pubblici negli artt. 34 e 37: il primo riprende l’art. 10 della legge 109/1994 circa i soggetti ammessi a partecipare alle procedure di affidamento; la seconda, che rappresenta la vera novità normativa, contiene una sommaria disciplina circa le tipologie di ATI, le vicende relative al mandato ed al fallimento della capogruppo.
 

4 – TIPOLOGIA E COSTITUZIONE

Come risulta dall’art. 37 del Codice degli appalti pubblici, le ATI possono essere di due tipi: orizzontali e verticali.

Nel primo caso, le imprese partecipanti svolgono attività omogenee, con la conseguenza che la collaborazione consiste in una suddivisione, in quote, del medesimo lavoro.

“Nell’associazione temporanea di tipo orizzontale, ogni impresa riunita è responsabile, nei confronti dell’amministrazione, dell’esecuzione dell’intera opera e la distribuzione del lavoro per ciascuna impresa non rileva all’esterno” (Cons. Stato, sez. V, 4 novembre 1999, n. 1805).

Nel secondo caso, invece, manca il requisito dell’omogeneità; ne deriva che, nelle associazioni temporanee verticali, l’impresa che svolge l’attività prevalente assume il ruolo di capogruppo, mentre le altre imprese partecipanti svolgono attività corrispondenti a parti dell’opera, definite dalla legge scorporabili.

” Nell’associazione temporanea di tipo verticale un’impresa, che sia capace per l’intera categoria prevalente, ha bisogno di associarsi ad altra impresa che abbia la capacità di realizzare la categoria delle opere scorporabili; l’impresa capogruppo è responsabile dell’intera opera nei confronti del soggetto appaltante, mentre le altre imprese, che hanno assunto le parti scorporate, lo sono solo per la propria parte (Cons. Stato, sez V, 4 novembre 1999, n. 1805)-

” La possibilità per una delle imprese mandanti di assumere lavori scorporabili non esclude che i requisiti debbano essere posseduti al momento della domanda di partecipazione (Cons. Stato, sez. V, 2 aprile 1996, n. 375,

E’ ammesso un terzo tipo di ATI, la cosiddetta associazione temporanea di tipo misto, ovvero quelle che cumulano in un unico assetto organizzativo le caratteristiche proprie dell’associazione orizzontale, per l’esecuzione dei lavori della categoria prevalente, con quelle dell’associazione verticale tra imprese mandanti e le precedenti ai fini dell’esecuzione delle opere scorporabili.

L’ATI, di qualunque tipologia essa sia, si costituisce tramite atto pubblico o scrittura privata autenticata unitamente al mandato con rappresentanza conferito all’impresa capogruppo.

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