Affido condiviso e collocazione prevalente dei figli (separazioni e divorzi)
Affido condiviso e collocazione prevalente dei figli.
Il decreto legislativo del 28.12.2013 n.154 ha riscritto gli articolo da 337 bis c.c. a 337 octies c.c. dando una nuova visione di ciò che dovrebbe essere la responsabilità genitoriale in tutti i casi in cui ci si trovi ad affrontare una separazione o un divorzio, consensuale o giudiziale, nonché nei casi in cui siano presenti figli nati fuori dal vincolo coniugale.
“Il figlio ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi“, così recita l’art. 337 bis c.c. e tale disposizione rappresenta la ratio verso cui sono orientate le modifiche apportate al corpo del diritto, nei casi di separazione e divorzio, siano questi consensuali o giudiziali.
L’attuazione del principio della bigenitorialità è anche un passo che porta la nostra legislazione ad adeguarsi a quanto da tempo hanno stabilito gli ordinamenti europei. Un documento fondamentale in tal senso è la “Convenzione sui diritti del fanciullo” sottoscritta a New York il 20 novembre 1989, e resa esecutiva in Italia con la legge n. 176 del 1991.
La Cass. civ., sentenza n. 26587 del 17.12.2009 spiega come l’affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, applicabile nel caso di separazione e di divorzio, è derogabile soltanto ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l’interesse del minore“, come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso inadempiente all’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento in favore dei figli minori oppure abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita. Tali comportamenti, infatti, sono sintomatici di una palese inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l’affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente.
La sentenza del Tribunale di Roma del 10.01.2013 precisa che, in tema di separazione o divorzio, l’affidamento dei figli ad entrambi i genitori comporta l’esercizio della potestà genitoriale da parte di entrambi ed una condivisione delle decisioni di maggiore importanza. Alla regola dell’affidamento condiviso, costituisce eccezione la previsione dell’affidamento esclusivo, cui può farsi ricorso solo quando l’affidamento congiunto risulti contrario all’interesse del minore.
La prevalente collocazione presso uno dei genitori, si determina dall’esame delle abitudini del minore, che devono essere modificate il meno possibile in seguito allo scioglimento dell’unione familiare. Pertanto se è sempre stata la madre ad accompagnare il figlio a scuola e a seguirlo nelle sue attività sportive e ricreative, è verosimile che la stessa venga indicata come genitore presso cui sarà prevista la collocazione prevalente della prole.
In questo panorama normativo va inserito anche un recente provvedimento legislativo, il dlgs n. 154 del 28 dicembre 2013, che ha riformulato l’art. 316 c.c. introducendo il nuovo concetto di responsabilità genitoriale. Secondo una parte della dottrina questo nuovo intervento legislativo inciderà sull’istituto dell’affido condiviso, conferendo al giudice un maggior potere decisionale, circa la possibilità di prevedere l’affidamento esclusivo della prole a uno dei coniugi.
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La separazione consensuale (VIDEO) – a cura dell’avvocato Lorenzo Cirri
La separazione giudiziale (VIDEO) – a cura dell’avvocato Lorenzo Cirri
Il diritto al mantenimento per i figli– a cura dell’avvocato Lorenzo Cirri
Il diritto dei minori alla bigenitorialità – a cura dell’avvocato Lorenzo Cirri
Schema completo spese per il mantenimento dei figli (VIDEO) – a cura dell’avvocato Lorenzo Cirri
Categorizzazione delle spese di mantenimento dei figli – a cura dell’avvocato Lorenzo Cirri
schema riassuntivo su separazione divorzio e assegno mantenimento – a cura dell’avvocato Lorenzo Cirri
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Pagamento “una tantum” al posto dell’assegno periodico – a cura dell’avvocato Lorenzo Cirri
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Salve,sono la signora bonanno,non sono sposata ma ho convissuto per 10 anni,ho una figlia di 15 anni,mia figlia è stata con me a Palermo per un anno,ma poi è voluta tornare a Caltanissetta,città da dove è nata,perché a Palermo non si trovava bene,dopo la sentenza del giudice che stabilisce i giorni che mi spettavano,il padre non me la fatta venire più,perché non vuole che mia figlia sta con il mio compagno,poi ha rinunciata l’aiuto da me ,io però ho comprato il cellulare ha mia figlia perché non me la faceva sentire,e le compro i vestiti,l’epaid per la scuola,le ricariche per il cellulare,e qualcosa per lei,adesso lui mi manda una lettera da parte del tribunale che vuole 500 euro per il mantenimento di mia figlia,io ho un cud che non supera 7 mila euro,poi è da anni che non passo una festa con mia figlia,è da anni che non mi passo una vacanza con mia figlia,poi mi tiene il cellulare spento e neanche la sento,non so cosa fa,dove và,cosa fa per le vacanze estive,cosa succederà secondo la legge?ha chi devo mantenere se neanche posso stare con mia figlia?
Buongiorno.
Per “lettera del tribunale” intende un ricorso?
Lei è obbligata a contribuire al mantenimento di sua figlia anche se sua figlia non la vuole vedere.
Visto che è stata chiamata in causa e che se la dovessero condannare a 500€ al mese (lei ne guadagna pochi di più) forse è il caso che corra da un avvocato.
Guardi il mio articolo sul patrocinio a spese dello stato.
Avv. Cirri
Il giudice aveva messo sulla sentenza del divorzio che poteva vedere la figlia ma non è stato mai fatto perché lei e sua madre non vuole mio marito non vuole darci più mantenimento perché ci a Donato la casa si può voglio una risposta
Buongiorno,
non ho capito la domanda.
Dovrei vedere la sentenza.
Se non prevede che la donazione sostituisca il mantenimento allora lui rimane obbligato.
Comunque la domanda davvero non è chiara.
Avv Cirri
buongiorno avvocato, sono carla, mamma di due bimbi di 3 anni e 18 mesi, da quando son nati i bimbi non ho potuto piu lavorare, la casa è proprietà del padre, cosi sia disoccupata il collocamento prevalente va alla madre? in che casi lo darebbero al padre?
Buonasera.
Per risponderle ci vorrebbero 10 pagine.
Ha bisogno di un avvocato….
A presto.
Avv cirri
salve. sulla sentenza del tribunale io devo dare un assegno di mantenimento di 600 euro per i miei due figli che dovrebbero stare con la mia ex mogli circa 25 gg al mese. il fatto e’ che con lei non stanno mai perche’ lei lavora o e’ sempre in viaggio di piacere quando non lavora. cosi’ devo tutti i giorni io provvedere a miei spese per il mantenimento dei bambini. cosa posso fare per non versare i soldi che tanto li usa lei per i suoi comodi e non per i bambini?
Buonasera.
Fare un ricorso ex Art 710!
Ci sono tutti i requisiti.
Avv. Cirri
Buongiorno! Se in una separazione consensuale la moglie non vuole l’assegno di mantenimento per sè ma solo per i bambini minori.
1. Il giudice accetta anche se lei non ha reddito?
2. In un secondo tempo lei può cambiare idea e chiederlo anche se e sempre senza reddito?
Grazie!!
Buongiorno
1) se si dichiara autosufficiente il giudice potrebbe accertarlo
2) se non variano gli equilibri economici non può
Grazie!