Mediazione familiare
L’affidamento condiviso attraverso la mediazione familiare.
E’ il Tribunale che ha il compito di rendere edotte le parti circa la validità dell’affidamento di figli minorenni condiviso e di sollecitare affinché la stessa sia applicata, in quanto situazione preferenziale per l’educazione dei figli minori.
In ossequio all’art. 155 sexies II comma, viene effettuata la valutazione sull’ opportunità del tentativo di mediazione familiare, dopo aver sentite le parti ed ottenuto il loro consenso, il giudice “può rinviare l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 155 per consentire che i coniugi avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell’interesse morale e materiale dei figli.” Dunque, è l’udienza presidenziale il momento in cui le parti possono seguire l’invito a seguire il percorso di mediazione familiare per addivenire alla migliore soluzione per l’affidamento dei minorenni.
Partecipare agli incontri insieme, può creare una nuova consapevolezza sulla realtà di una coppia che esiste in quanto realtà genitoriale, orientata al bene dei minori, in un contesto collaborativo, con lo scopo di raggiungere un accordo, in ordine all’auspicabile affidamento ad entrambi i coniugi. L’ausilio dei mediatori, accanto al lavoro del Tribunale dei minori, continua e porta a compimento la mediazione iniziata dal Presidente nella prima fase. Se da un lato l’introduzione dell’istituto della mediazione familiare potrebbe essere visto come una ulteriore possibilità offerta per esperire un tentativo di riconciliazione, dall’altro il modus procedendi fa si che l’accordo, raggiunto o meno, fuoriesca dalla sua natura di negozio soggetto all’omologazione da parte del giudice, sconfinando in un’occasione per ripristinare, risanare o addirittura ricostruire i rapporti di famiglia. È innegabile la circostanza che rientra tra le finalità della mediazione familiare quella di offrire un supporto alla coppia per affrontare la separazione, promuovendo la cooperazione nella riorganizzare delle nuova relazione scaturente dalla stessa. Superato pertanto il concetto di una mediazione familiare prescrivibile nelle sole ipotesi in cui la coppia che intende separarsi non sia in grado da sola di raggiungere un accordo, essa può essere offerta in sede di separazione consensuale, ove un accordo è stato già confezionato, quale mezzo alternativo per raggiungere un’intesa diretta a garantire al minore il diritto di mantenere in concreto un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori.
L’Avvocato Lorenzo Cirri è inoltre docente in una scuola di mediazione familiare.