Decreti autorizzativi delle intercettazioni
La questione della mancata allegazione dei decreti concernenti le intercettazioni da parte del p.m. agli atti inviati al g.i.p., in fase di richiesta di adozione di una misura cautelare, e al Tribunale, in sede di richiesta di riesame ed appello, è, ad oggi, oggetto di pronunce altalenanti da parte della Suprema Corte di Cassazione: peraltro la questione è di massima importanza in vista del rispetto del diritto di difesa dell’indagato/imputato.
Un primo indirizzo ritiene che l’allegazione dei decreti di autorizzazione delle intercettazioni nel procedimento cautelare non sia necessaria (fra le altre: Cass., Sez. I, 27.5.2005, Novella; Id., Sez. Un., 27.3.2003, Ashraf, in Mass. Uff., 221393; Id., Sez. I, 11.4.1995, Lamboglia, in CED, 202775; Id., Sez. I, 3.2.1995, Ianello, ivi, 201018), non rientrando i medesimi tra gli atti che, ai sensi dell’art. 431, 1° comma, c.p.p. devono andare a far parte del fascicolo dibattimentale.
A ciò segue che non graverebbe sul p.m. l’obbligo di produrre l’intera documentazione (decreti di autorizzazione, di proroga ecc..), essendo sufficiente, affinché la richiesta di emissione di una misura cautelare al g.i.p. sia legittima, che egli alleghi quelle parti delle conversazioni captate poste a fondamento dell’istanza.
L’obbligo di allegazione non vi sarebbe neppure in sede di riesame della misura cautelare, poiché il termine perentorio previsto dall’art. 309, 1° comma, c.p.p., attenendo ai soli atti con valore probatorio, non produrrebbe l’inefficacia della misura cautelare né l’inutilizzabilità delle conversazioni captate in caso di tardività del deposito dei decreti autorizzativi.
L’obbligo di allegazione non sussisterebbe neppure perché, a norma dell’art. 309, 5° comma, c.p.p., il p.m. deve trasmettere al Tribunale della libertà i soli atti da lui esibiti al momento della richiesta di applicazione della misura e tale momento ben potrebbe verificarsi prima della conclusione delle intercettazioni e, quindi, prima ancora che sorga l’obbligo di deposito in cancelleria delle trascrizioni e dei relativi decreti ex art. 268, 4° comma, c.p.p., obbligo che, peraltro, neppure in tale situazione è sanzionato a pena di nullità.
Un secondo indirizzo (in primis: Cass., Sez. I, 2.10.2003, Guia, in Giur. It., 2004, 2369; Cass., Sez. IV, 13.12.2002, Arcieri, in ANPP, 2003, 367; Cass., Sez. IV, 1.6.2001, Larici, in Cass. Pen., 2002, 2437; inoltre meno recentemente Cass., Sez. Un., 27.3.1996, Monteleone, in Cass. Pen., 1996, 2913; Cass., Sez. Un., 20.11.1996, Glicora, ivi, 1997, 2037), che pare preferibile per garantire l’effettività del diritto di difesa e il controllo dell’attività svolta dall’Autorità giudiziaria, ritiene, al contrario, che l’art. 271 c.p.p., in materia di intercettazione di comunicazioni e conversazioni, riconduca tutte le violazioni in esso indicate all’unica sanzione dell’inutilizzabilità, con la conseguenza che sarebbe irragionevole qualsivoglia distinzione tra violazioni sostanziali e processuali al fine di ricollegare solo ad alcune di esse la sanzione processuale.
In particolare si è affermato che l’inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni –ricollegata dall’art. 271 c.p.p. all’esecuzione delle relative operazioni fuori dai casi consentiti dalla legge o in violazione degli artt. 267 e 268. 1° e 3° comma, c.p.p.- ha rilievo anche nel procedimento cautelare, non essendo consentito di distinguere tra valenza di indizio e valenza di prova degli esiti del mezzo di indagine né ricollegare l’inutilizzabilità esclusivamente a quest’ultima: la sanzione, infatti colpisce i risultati viziati del mezzo di ricerca della prova in quanto tali, a prescindere dalla sede in cui si intenda impiegarli.
Ne deriva, quale conseguenza inevitabile, che i decreti autorizzativi e le proroghe debbano essere allegati dal p.m. agli atti da trasmettere al g.i.p., comprensivi delle intercettazioni, a fondamento della richiesta di adozione di una misura cautelare e, successivamente, al Tribunale del riesame o dell’appello (in questi termini Cass., Sez. Un., 27.3.1996, Monteleone, cit., nonché Cass., Sez. Un., 20.11.1996, cit.).
L’essere l’inutilizzabilità del mezzo di ricerca della prova rilevabile ed eccepibile in ogni fase e grado comporta come sia il primo che il secondo giudice abbiano il dovere di vagliare la legittimità delle intercettazioni ai fini della valutazione dei loro risultati per la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, nonché la possibilità per la difesa di contestare tale legittimità proprio facendo leva sulla sanzione dell’inutilizzabilità.
Statuendo , infatti, l’art. 271, 1° comma, c.p.p., la inutilizzabilità delle intercettazioni, eseguite fuori ai casi consentiti dalla legge o in violazione degli artt. 267 e 268, 1°e 3° comma. c.p.p., ne segue che il giudice per verificare se le conversazioni captate sia utilizzabili o meno, deve accertarne, tra l’altro, la legalità e, dunque, se siano state precedute dai relativi decreti autorizzativi, i quali, perciò, risultano indispensabili per consentire all’organo giudicante suddetta indagine e debbono essergli rimessi.
A fronte delle oscillazioni giurisprudenziali, la dottrina risulta, invece, univocamente attestata nel senso dell’obbligo di allegare e trasmettere i decreti autorizzativi delle intercettazioni, sia all’atto di richiesta di una misura cautelare personale, fondata sui risultati delle captazioni, sia in sede di impugnazione della misura medesima e, più in generale, orientata per l’operatività di tutte le cause di inutilizzabilità ex art. 271 c.p.p. anche nella fase delle indagini preliminare (tra gli altri: PERONI, Quando l’inutilizzabilità delle intercettazioni inificia la misura cautelare, in Dir. Pen. e Proc., 1999, 298; COSTANTINI, Intercettazioni telefoniche tra inutilizzabilità derivata sanatoria sopravvenuta, ivi, 1997, 434; SANNA, Il controllo del giudice sulla legittimità delle intercettazioni nel procedimento cautelare, in Giur. It., 1996, II, 291; GAITO, Limiti all’utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche nelle decisioni sulla libertà personale, ivi, 1992, II, 513).
Tra i due orientamenti appare di certo maggiormente condivisibile il secondo, sia nel caso in cui la misura restrittiva si fondi solo sulle intercettazioni che su altri elementi indizianti: nel caso opposto ne uscirebbe gravemente leso il diritto di difesa.
Infatti, omettendo la trasmissione dei decreti autorizzativi, il controllo del giudice si limita al solo contenuto delle comunicazioni captate, mentre, invece, è assolutamente necessario che l’organo giudicante verifichi ab origine la regolarità e la legittimità delle operazioni disposte da p.m..
Ciò consente di evitare che violazioni della libertà di comunicazione dei cittadini si pongano alla base di ulteriori limitazioni della loro libertà personale, la cui illegittimità verrebbe a manifestarsi solo ex post, nel corso del giudizio, in contrasto, inoltre, con i più elementari principi di economia processuale.
Avv. Michela Bruni
Decreti autorizzativi delle intercettazioni
La questione della mancata allegazione dei decreti concernenti le intercettazioni da parte del p.m. agli atti inviati al g.i.p., in fase di richiesta di adozione di una misura cautelare, e al Tribunale, in sede di richiesta di riesame ed appello, è, ad oggi, oggetto di pronunce altalenanti da parte della Suprema Corte di Cassazione: peraltro la questione è di massima importanza in vista del rispetto del diritto di difesa dell’indagato/imputato.
Un primo indirizzo ritiene che l’allegazione dei decreti di autorizzazione delle intercettazioni nel procedimento cautelare non sia necessaria (fra le altre: Cass., Sez. I, 27.5.2005, Novella; Id., Sez. Un., 27.3.2003, Ashraf, in Mass. Uff., 221393; Id., Sez. I, 11.4.1995, Lamboglia, in CED, 202775; Id., Sez. I, 3.2.1995, Ianello, ivi, 201018), non rientrando i medesimi tra gli atti che, ai sensi dell’art. 431, 1° comma, c.p.p. devono andare a far parte del fascicolo dibattimentale.
A ciò segue che non graverebbe sul p.m. l’obbligo di produrre l’intera documentazione (decreti di autorizzazione, di proroga ecc..), essendo sufficiente, affinché la richiesta di emissione di una misura cautelare al g.i.p. sia legittima, che egli alleghi quelle parti delle conversazioni captate poste a fondamento dell’istanza.
L’obbligo di allegazione non vi sarebbe neppure in sede di riesame della misura cautelare, poiché il termine perentorio previsto dall’art. 309, 1° comma, c.p.p., attenendo ai soli atti con valore probatorio, non produrrebbe l’inefficacia della misura cautelare né l’inutilizzabilità delle conversazioni captate in caso di tardività del deposito dei decreti autorizzativi.
L’obbligo di allegazione non sussisterebbe neppure perché, a norma dell’art. 309, 5° comma, c.p.p., il p.m. deve trasmettere al Tribunale della libertà i soli atti da lui esibiti al momento della richiesta di applicazione della misura e tale momento ben potrebbe verificarsi prima della conclusione delle intercettazioni e, quindi, prima ancora che sorga l’obbligo di deposito in cancelleria delle trascrizioni e dei relativi decreti ex art. 268, 4° comma, c.p.p., obbligo che, peraltro, neppure in tale situazione è sanzionato a pena di nullità.
Un secondo indirizzo (in primis: Cass., Sez. I, 2.10.2003, Guia, in Giur. It., 2004, 2369; Cass., Sez. IV, 13.12.2002, Arcieri, in ANPP, 2003, 367; Cass., Sez. IV, 1.6.2001, Larici, in Cass. Pen., 2002, 2437; inoltre meno recentemente Cass., Sez. Un., 27.3.1996, Monteleone, in Cass. Pen., 1996, 2913; Cass., Sez. Un., 20.11.1996, Glicora, ivi, 1997, 2037), che pare preferibile per garantire l’effettività del diritto di difesa e il controllo dell’attività svolta dall’Autorità giudiziaria, ritiene, al contrario, che l’art. 271 c.p.p., in materia di intercettazione di comunicazioni e conversazioni, riconduca tutte le violazioni in esso indicate all’unica sanzione dell’inutilizzabilità, con la conseguenza che sarebbe irragionevole qualsivoglia distinzione tra violazioni sostanziali e processuali al fine di ricollegare solo ad alcune di esse la sanzione processuale.
In particolare si è affermato che l’inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni –ricollegata dall’art. 271 c.p.p. all’esecuzione delle relative operazioni fuori dai casi consentiti dalla legge o in violazione degli artt. 267 e 268. 1° e 3° comma, c.p.p.- ha rilievo anche nel procedimento cautelare, non essendo consentito di distinguere tra valenza di indizio e valenza di prova degli esiti del mezzo di indagine né ricollegare l’inutilizzabilità esclusivamente a quest’ultima: la sanzione, infatti colpisce i risultati viziati del mezzo di ricerca della prova in quanto tali, a prescindere dalla sede in cui si intenda impiegarli.
Ne deriva, quale conseguenza inevitabile, che i decreti autorizzativi e le proroghe debbano essere allegati dal p.m. agli atti da trasmettere al g.i.p., comprensivi delle intercettazioni, a fondamento della richiesta di adozione di una misura cautelare e, successivamente, al Tribunale del riesame o dell’appello (in questi termini Cass., Sez. Un., 27.3.1996, Monteleone, cit., nonché Cass., Sez. Un., 20.11.1996, cit.).
L’essere l’inutilizzabilità del mezzo di ricerca della prova rilevabile ed eccepibile in ogni fase e grado comporta come sia il primo che il secondo giudice abbiano il dovere di vagliare la legittimità delle intercettazioni ai fini della valutazione dei loro risultati per la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, nonché la possibilità per la difesa di contestare tale legittimità proprio facendo leva sulla sanzione dell’inutilizzabilità.
Statuendo , infatti, l’art. 271, 1° comma, c.p.p., la inutilizzabilità delle intercettazioni, eseguite fuori ai casi consentiti dalla legge o in violazione degli artt. 267 e 268, 1°e 3° comma. c.p.p., ne segue che il giudice per verificare se le conversazioni captate sia utilizzabili o meno, deve accertarne, tra l’altro, la legalità e, dunque, se siano state precedute dai relativi decreti autorizzativi, i quali, perciò, risultano indispensabili per consentire all’organo giudicante suddetta indagine e debbono essergli rimessi.
A fronte delle oscillazioni giurisprudenziali, la dottrina risulta, invece, univocamente attestata nel senso dell’obbligo di allegare e trasmettere i decreti autorizzativi delle intercettazioni, sia all’atto di richiesta di una misura cautelare personale, fondata sui risultati delle captazioni, sia in sede di impugnazione della misura medesima e, più in generale, orientata per l’operatività di tutte le cause di inutilizzabilità ex art. 271 c.p.p. anche nella fase delle indagini preliminare (tra gli altri: PERONI, Quando l’inutilizzabilità delle intercettazioni inificia la misura cautelare, in Dir. Pen. e Proc., 1999, 298; COSTANTINI, Intercettazioni telefoniche tra inutilizzabilità derivata sanatoria sopravvenuta, ivi, 1997, 434; SANNA, Il controllo del giudice sulla legittimità delle intercettazioni nel procedimento cautelare, in Giur. It., 1996, II, 291; GAITO, Limiti all’utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche nelle decisioni sulla libertà personale, ivi, 1992, II, 513).
Tra i due orientamenti appare di certo maggiormente condivisibile il secondo, sia nel caso in cui la misura restrittiva si fondi solo sulle intercettazioni che su altri elementi indizianti: nel caso opposto ne uscirebbe gravemente leso il diritto di difesa.
Infatti, omettendo la trasmissione dei decreti autorizzativi, il controllo del giudice si limita al solo contenuto delle comunicazioni captate, mentre, invece, è assolutamente necessario che l’organo giudicante verifichi ab origine la regolarità e la legittimità delle operazioni disposte da p.m..
Ciò consente di evitare che violazioni della libertà di comunicazione dei cittadini si pongano alla base di ulteriori limitazioni della loro libertà personale, la cui illegittimità verrebbe a manifestarsi solo ex post, nel corso del giudizio, in contrasto, inoltre, con i più elementari principi di economia processuale.
Avv. Michela Bruni