La tassa di concessione governativa sui cellulari all’esame della magistratura tributaria

Amministrazioni di sostegno
Sei alla ricerca di un avvocato o hai bisogno di maggiori informazioni?
Condividi su
Indice dell'articolo

Allo stato attuale, i Comuni ed i privati titolari di abbonamenti per telefoni cellulari sono costretti ogni mese a pagare € 12,91 a titolo di tassa di concessione governativa per i contratti “business” e € 5,16 per i contratti privati.

La situazione potrebbe in futuro cambiare.

Sulla base del contenzioso instaurato dai Comuni, numerose Commissioni Tributarie di primo grado, in particolare del Nord Italia, e anche di secondo grado (nella specie, in Veneto) hanno emanate pronunce interessanti in tal senso.

Con riferimento alle amministrazioni comunali, in più di 70 pronunce le Commissioni hanno affermato che i municipi sono da considerarsi pubbliche amministrazioni e, di conseguenza, esenti dal versamento del suddetto tributo al pari delle amministrazioni centrali dello Stato.

Con riferimento ai privati, liberi professionisti e società, la Commissione Tributaria regionale del Veneto è arrivata ad affermarne l’illegittimità nei confronti di tutti gli utenti titolari di un contratto di abbonamento.

La questione ha addirittura varcato i confini nazionali, essendo all’esame della Corte di Giustizia Europea, sulla base di un rinvio operato dalla Commissione Tributaria di Taranto.

L’eventuale illegittimità della tassa di concessione governativa determinerebbe un diritto al rimborso, a favore dell’utente, di quanto indebitamente versato.

L’art. 13 del dpr n. 641/1972, in realtà, prevede già un diritto alla restituzione di quanto erroneamente pagato, entro il termine di decadenza di tre anni dal giorno del pagamento o, in caso di rifiuto dell’atto sottoposto a tassa, dalla data di comunicazione del rifiuto.

Certo è che la statuizione definitiva circa l’illegittimità della suddetta tassa di concessione governativa potrebbe comportare l’applicazione del termine decennale di decadenza previsto in via generale dal codice civile, in quanto in tal caso si tratterebbe non di un pagamento errato ma indebito.

Non resta che attendere le pronunce della Corte di Giustizia Europea e (probabilmente) della Cassazione.

Sei alla ricerca di un avvocato o hai bisogno di informazioni?
Contatta lo studio dell’Avvocato Cirri per un appuntamento conoscitivo o invia un’email a avvocato@lorenzocirri.it.

Articoli correlati

La responsabilità genitoriale
Veronica Toschi Vespasiani

La responsabilità genitoriale

Come si è evoluta nel tempo la disciplina giuridica del rapporto genitori-figli? È solo a partire dal d.lgs. 154/2013 che nell’ ordinamento giuridico italiano si

Scopri di più »

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *