LA MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE ALLA LUCE DEL D.LGS 28/2010
In attuazione della delega contenuta nell’art. 60 della legge 69/2009, il Consiglio dei Ministri ha adottato il decreto legislativo n. 28 del 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 04.03.2010 e contenente la disciplina dell’istituto della mediazione e conciliazione, destinato a divenire il più importante strumento di deflazione del sistema giudiziario italiano.
Il decreto legislativo in esame regola, in appena 24 articoli, tutti gli aspetti fondamentali della mediazione, dalle definizioni all’oggetto, dai presupposti alla durata nonché gli aspetti più prettamente fiscali.
La mediazione è l’attività, svolta da un terzo imparziale, finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia (c.d. mediazione compositiva) e nella formulazione di una proposta per la risoluzione della controversia (c.d. mediazione propositiva).
Qualora la mediazione abbia buon fine si addiviene alla conciliazione; la mediazione può essere effettuata solo da quegli organismi, enti pubblici o privati, abilitati a svolgere il procedimento di mediazione ed iscritti in un apposito registro istituito con decreto del Ministro della Giustizia. I consigli dell’ordine degli avvocati, nonché altri ordini professionali, possono istituire appositi organismi avvalendosi del proprio personale e dei propri locali.
L’accesso alla mediazione è libero per tutti purché riguardi questioni inerenti diritti dsponibili e, in ogni caso, non preclude affatto la possibilità di usufruire di altre forme di negoziazione. Non sono previste particolari formalità, basta presentare un’istanza scritta presso l’organismo competente indicante l’organismo stesso, le parti, l’oggetto e la causa petendi (le ragioni dello pretesa).
Qualora sussistano più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all’organismo presso cui è stata presentata la prima domanda: il tempo della domanda si individua con la data della ricezione della comunicazione.
E’ prevista un’agevolazione fiscale (art. 17): tutti gli atti, provvedimenti e documenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni altra spesa o tassa di qualsiasi natura.
L’avvocato deve sempre informare per iscritto l’assistito, già dal primo colloquio, della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione; il documento dovrà essere sottoscritto dal cliente ed allegato all’atto introduttivo nell’eventuale giudizio, altrimenti spetterà al giudice il compito di informare la parte della facoltà di usufruire del procedimento di mediazione.
Ci sono tre tipi di mediazione:
– facoltativa: quando è frutto di una libera scelta delle parti;
– obbligatoria: quando è imposta dalla legge, ed in caso diviene una condizione di procedibilità dell’eventuale successivo giudizio; la sua mancanza potrà essere eccepita nel primo atto difensivo del convenuto. La legge prevede diverse materie nelle quali la mediazione è obbligatoria: condominio; diritti reali; divisione; successioni; patti di famiglia; locazione e comodato; affitto di azienda; risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione con mezzo della stampa o di altra forma di pubblicità; contratti assicurativi, bancari e finanziari;
– giudiziale: quando è suggerita dal giudice; l’invito può essere fatto in qualsiasi momento purché prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni o, ove quest’ultima non fosse prevista, prima della discussione della causa:
Vi sono delle materie per le quali la mediazione è espessamente esclusa: i procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di conessione e sospensione della provvisioria esecuzione; i procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento di rito di cui ll’art. 667 c.p.c.; i procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all’art. 703 c.p.c., comma 3; i procedimenti di opposzione o incidentali di cognizione, relativi all’esecuzione forzata; i procedimenti in camera di consiglio; l’azione civile nel processo penale.
Per quanto concerne le regole procedurali, il procedimento di mediazione dura quattro mesi, che decorrono dalla presentazione della domanda di mediazione o dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito dell’istanza. Il responsabile dell’organismo designa il mediatore fissando l’incontro tra le parti non oltre 15 giorni dal deposito e disponendone la comunicazione all’altra parte.
A seguito dell’incontro, nell’ambito del quale il mediatore cercherà di trovare una soluzione amichevole, si prospettano due alternative:
1) viene raggiunta la conciliazione, di cui il mediatore redige processo verbale, sottoscritto dalle parti; l’accordo, che può prevedere il pagamento di somme di denaro per ogni violazione ulteriore o inosservanza, deve poi essere omologato con decreto del Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede l’organismo: il verbale così omologato è titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale;
2) non viene raggiunta la conciliazione, il mediatore ne dà atto in apposito verbale, indicando la proposta indicata e le ragioni del mancato accordo; inzia il prcesso civile e se il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde al contenuto della proposta conciliativa il giudice: esclude la ripetizione delle spese della parte vincitrice che ha rifiutato la proposta relativamente al periodo successivo alla stessa; condanna al pagamento delle spese processuali di controparte; condanna al versamento di un’ulteriore somma, di importo corrispondente al contributo unificato dovuto.
Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudzio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato o riassunto a seguito dell’insuccesso della mediazione, salvo diverso accordo delle parti.