Amministratore di sostegno

Amministrazioni di sostegno
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Cosa si intende per amministrazione di sostegno?

L’amministrazione di sostegno è un istituto, introdotto dalla legge 9 gennaio del 2004 numero 6, con lo  scopo di dare assistenza a chi, per disabilità psichica o fisica, non possa provvedere autonomamente ai propri interessi.

Quali sono le differenze tra amministrazione di sostegno ed interdizione?

A differenza dell’interdizione, che tutela soprattutto gli interessi economici dei familiari dell’interdetto, l’amministrazione di sostegno offre tutela agli interessi del soggetto infermo, ampliando le sue residue capacità e potenzialità. L’amministrazione di sostegno, poi, si applica non solo ai soggetti che soffrono di infermità di mente abituale, ma anche a coloro che possono avere difficoltà nella vita, quali anziani, tossicodipendenti e alcolisti, disabili. A ciò si aggiunge l’alta capacità dell’amministrazione di sostegno di modellarsi sulle esigenze della singola persona. Infine, diversamente dall’interdizione, la pratica relativa all’amministrazione di sostegno rimane sempre aperta, potendo essere ogni volta rivalutata.

Quali sono le modalità di presentazione del ricorso per la nomina dell’amministratore di sostegno?

L’amministratore di sostegno, ai sensi dell’art. 404 e ss del codice civile, è nominato dal giudice tutelare del luogo in cui il soggetto beneficiario ha la residenza o il domicilio. Il ricorso può essere presentato dallo stesso soggetto beneficiario, dal coniuge o dal convivente, dai parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo grado, dal tutore o dal curatore, dal pubblico ministero o dai servizi sociali.

Quali elementi debbono essere specificati nel ricorso?

Nel ricorso (art. 407 c.c.) debbono essere specificate le generalità del ricorrente e il rapporto che intercorre con il soggetto beneficiario. Il ricorso deve poi contenere le generalità del beneficiario, precisando il suo domicilio per poter stabilire la competenza territoriale del giudice tutelare; inoltre, debbono essere indicate le ragioni per le quali si chiede l’amministratore di sostegno. Possono essere poi specificati altri elementi, quali gli atti per i quali si chiede l’assistenza, i limiti alle spese, la durata dell’incarico: questi aspetti possono però essere anche omessi dal richiedente, lasciando al giudice il compito di stabilire il contenuto del provvedimento. Infine, può essere proposto il nome di uno o più amministratori di sostegno per il beneficiario, quando questi già se ne siano presi cura , come il coniuge e i figli.

Il giudice tutelare può respingere il ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno?

Con decisione motivata, il giudice tutelare può respingere la richiesta di nomina dell’amministratore di sostegno: in questo caso, il ricorrente può presentare reclamo alla Corte d’Appello entro il termine di dieci giorni.

Può un soggetto sano nominare un amministratore di sostegno in vista di una futura incapacità?

È prevista la possibilità che un soggetto momentaneamente sano nomini un amministratore di sostegno in previsione di una futura incapacità, nomina che deve avvenire con scrittura privata avente carattere di testamento biologico. In caso di malattia terminale ed invalidante, ogni decisione verrà rimessa all’amministratore di sostegno, che può decidere anche di negare il trattamento sanitario terapeutico.

A questo link il modello di domanda del Tribunale di Firenze : Amministratore Sostegno Domanda
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