Perché i creditori dovrebbero accettare il concordato preventivo?
Premesso che ai fini del concordato, per creditori si intendono tutti coloro che vantino un credito che abbia titolo e causa anteriori alla data del decreto d’ammissione, ai fini dell’operatività dell’istituto in questione è necessario che questi accettino la proposta fatta dal debitore comune.
Nella proposta il debitore dovrà provvedere alla ripartizione delle perdite tra i vari creditori rispettando una serie di regole:
1) ai creditori dovrà essere comunque garantito un trattamento migliore rispetto a quanto potrebbero realizzare percorrendo soluzioni alternative al concordato;
2) nei confronti dei creditori privilegiati dovrà comunque essere garantito il rispetto delle loro cause di prelazione.
La legge non prevede alcun limite temporale per il soddisfacimento dei crediti stabiliti nella proposta, ma la giurisprudenza prevalente tende a ritenere inammissibile una domanda di concordato che non indichi in maniera specifica i termini entro i quali i pagamenti dovranno avvenire (a titolo esemplificativo si veda la sentenza del Tribunale di Vicenza del 06.07.2009)
Per quanto riguarda il trattamento dei vari creditori bisogna distinguere tra:
– i creditori privilegiati (quelli muniti di privilegio, pegno o ipoteca) potranno essere soddisfatti anche in misura inferiore rispetto a quello che sarebbe l’ammontare del loro credito, ma solo a certe condizioni:
- che il soddisfacimento parziale sia comunque di un ammontare pari o superiore rispetto a quanto potrebbe ottenere dalla liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la loro causa di prelazione (avendo riguardo al valore di mercato di questi);
- che vi sia una relazione giurata di un professionista nella quale accerti il valore di mercato dei beni o diritti sui quali sussiste la prelazione.
– anche i creditori tributari potranno essere soddisfatti in maniera parziale, secondo due modalità: con transazione fiscale oppure senza transazione fiscale (limiti e condizioni sono quelli tipici delle transazioni fiscali contenuti agli art. 182 ss. L. fallimentare);
– infine vi sono i creditori chirografari (quelli che non sono assistiti da alcuna forma di privilegio) che potranno essere soddisfatti parzialmente senza particolari limiti o condizioni.
Dal momento che per l’approvazione del piano è necessario il voto favorevole della maggioranza (calcolata per valore) dei creditori aventi diritto di voto, oltre che la successiva omologazione del Tribunale, è importante vedere le ragioni che potranno spingere i vari creditori ad accettare tale proposta. La ratio della procedura sta nel fatto che in molti i casi i creditori, pur sapendo di dover rinunciare alla totalità dei loro crediti, preferiscono accettare un accordo nel quale viene specificata la misura nella quale questi verranno soddisfatti, piuttosto che procedere con il fallimento rischiando di non ricevere nulla o comunque meno di quanto loro prospettato.