La mediazione civile: che cos’è?
La mediazione è un sistema di risoluzione delle controversie, relative a diritti disponibili, alternativo al processo civile.
Il legislatore definisce la mediazione come l’attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.
La conciliazione è la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione.
La mediazione è dunque un procedimento finalizzato alla composizione stragiudiziale delle controversie. Rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso, ma non bisogna dimenticare che il suo scopo precipuo è quello della pacificazione delle parti, secondo una prospettiva diversa da quella del processo.
Le fonti
La mediazione è stata introdotta nel nostro ordinamento con il d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28.
Dopo la sentenza n. 272/2012 della Corte costituzionale, che ne ha demolito l’impianto per l’accertato eccesso di delega legislativa, la mediazione civile torna ad essere obbligatoria per specifiche materie con la l. 9 agosto 2013 n. 98, legge di conversione del d.l. n. 69/2013 (c.d. Decreto del fare).
Quando entra in vigore?
La nuova disciplina sarà vigente dal 21 settembre 2013. Per quanto riguarda le cause in corso, invece, tutto resta come prima e il procedimento non dovrà essere interrotto.
Le tipologie
La legge disciplina tre tipi di mediazione: la facoltativa, l’obbligatoria e quella prescritta dal giudice.
Quali sono le materie oggetto della nuova mediazione obbligatoria?
Il procedimento di mediazione è obbligatorio in materia di: condominio, diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazioni, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.
Per le materie che rientrano nell’obbligatorietà, le parti devono essere assistite da un Avvocato durante le sessioni di mediazione.
Come funziona la mediazione obbligatoria?
Con riferimento alle materie precedentemente elencate, la mediazione è una condizione di procedibilità dell’azione civile. Ciò significa che per potersi rivolgere al giudice occorre far precedere la domanda giudiziale dall’esperimento del procedimento di mediazione.
La competenza territoriale
Le parti possono presentare istanza solo presso organismi di mediazione presenti nel luogo del giudice territorialmente competente per l’eventuale causa.
Quanto dura?
Una volta presentata la domanda di mediazione a uno degli organismi di mediazione, il procedimento deve concludersi obbligatoriamente in tre mesi.