Cosa dice la Costituzione:
“È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese” ( Art. 3 comma 2 Cost.); “Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione” ( Art. 24 comma 3 Cost.).
Da queste due norme contenute nella nostra Carta costituzionale si rinviene la necessità, per il legislatore ordinario, di prevedere l’istituzione di una disciplina che consenta alle persone che non hanno le capacità economiche, di poter comunque far valere le proprie ragioni e i propri diritti nelle sedi giudiziarie. Da qui dunque l’opportunità dell’introduzione dell’istituto del patrocinio a spese dello Stato.
Chi può beneficiare di tale istituto?
Le categorie dei beneficiari sono:
– i cittadini italiani;
– gli stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio nazionale al momento in cui sorge il rapporto o il fatto oggetto del processo;
– l’apolide;
– gli enti o le associazioni senza scopo di lucro o che non svolgono attività economica.
Quali sono i requisiti necessari?
La legge, in particolare il D.P.R. 115/2002, individua i requisiti in presenza dei quali si potrà ottenere la concessione del beneficio.
Precisamente, essendo concesso ai non abbienti, è richiesto che l’istante abbia un reddito annuo imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito inferiore a 11.369,24 €, risultante dall’ultima dichiarazione; oppure che, per qualunque motivo, nell’ultimo anno non abbia avuto alcun reddito (e quindi non abbia presentato la relativa dichiarazione). Il limite massimo di reddito consentito dovrà essere adeguato ogni due anni sulla base degli indici ISTAT.
Istanza di ammissione
Il soggetto che ritiene di avere tutti i requisiti previsti dalla legge, potrà proporre la domanda in ogni stato e grado del procedimento.
La domanda, completa e sottoscritta dall’interessato, dovrà essere presentata al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del luogo in cui ha la sede il magistrato presso il quale si svolge il processo.
La domanda dovrà contenere sia la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio, sia l’indicazione del processo (qualora sia già in corso) o del tipo di controversia (se invece non sia ancora pendente).
Ai fini dell’accoglimento della domanda è necessario che questa contenga al suo interno:
– le indicazioni, in fatto e in diritto, necessarie per valutare la non manifesta infondatezza della pretesa;
– generalità dell’istante e dei membri della sua famiglia;
– autocertificazione attestante i requisiti di reddito massimo previsti per l’ammissione al gratuito patrocinio;
– l’impegno a comunicare ogni eventuale variazione reddituale nel periodo di riferimento;
– in caso di redditi prodotti all’estero, il cittadino extracomunitario dovrà allegare un certificato del Consolato competente.
Chi decide sulla richiesta?
L’autorità competente è il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati che, nei 10 giorni successivi alla presentazione della domanda, si riunirà per decidere.
In caso di respingimento o di dichiarazione di inammissibilità della stessa, l’interessato potrà riproporla al magistrato competente; qualora invece l’Ordine ritenga di dover accogliere la domanda, l’interessato potrà nominare un difensore a scelta tra quelli iscritti nell’albo degli avvocati abilitati al gratuito patrocinio.
Per scaricare il modello da compilare clicca qui gratuito istanza ammissione (nuova)