Ora è più facile scovare beni del debitore da pignorare.
La riforma ha l’obiettivo di migliorare l’efficienza dei procedimenti di esecuzione mobiliare presso il debitore e presso terzi, così come già avviene nei sistemi ordinamentali di altri Paesi europei.
Il testo del decreto legge di riforma della giustizia civile del 29 agosto 2014 recante: “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile”, contiene delle importanti novità volte a rendere più semplice ed efficiente il processo esecutivo, e, in particolare la fase della ricerca dei beni da pignorare da parte dell’Ufficiale giudiziario.
Si introduce la ricerca telematica dei beni del debitore da pignorare tramite il collegamento alle banche dati della pubblica amministrazione.
Quali sono le fasi del procedimento?
1) Istanza al Presidente del Tribunale
Il creditore, o meglio, il suo difensore, deve presentare una istanza al Presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.
Il Presidente fa una verifica del diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata.
Dopo di ciò, il Presidente del tribunale autorizza la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare.
2) Ruolo dell’ufficiale giudiziario
Munito di autorizzazione, l’ufficiale giudiziario accede mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere e, in particolare, nell’Anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari, nel pubblico registro automobilistico e in quelle degli enti previdenziali, per l’acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l’individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione.
L’ufficiale potrà rivolgersi anche all’Anagrafe dei conti correnti, archivio tenuto dalle banche e comunicato in tempo reale al fisco, con l’indicazione non solo della titolarità dei rapporti, cassette di sicurezza, depositi, carte di credito, ma anche dei relativi saldi, versamenti e prelievi.
Terminate le operazioni l’ufficiale giudiziario redige un verbale nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze e lo comunica al creditore.
Il creditore entro dieci giorni dalla comunicazione indica all’ufficiale giudiziario i beni da sottoporre ad esecuzione; in mancanza la richiesta di pignoramento perde efficacia.
Cosa succede se sono stati trovati beni pignorabili?
Se con l’accesso telematico sono stati individuati beni pignorabili, l’ufficiale giudiziario provvede d’ufficio agli adempimenti necessari al pignoramento stesso sui beni scelti dal creditore.
Nel caso di esistenza di beni pignorabili, occultati dal debitore, l’ufficiale può intimare al debitore di indicare entro quindici giorni il luogo in cui si trovano tali beni.
Quali sono i limiti di questa nuova procedura?
A breve dovrà essere emanato un decreto del Ministro della Giustizia, per individuare i casi, i limiti e le modalità di esercizio della facoltà di accesso alle banche dati telematiche, nonché le modalità di trattamento e conservazione dei dati e le cautele a tutela della riservatezza dei debitori.
Inoltre si prevede che sino all’entrata in vigore del suddetto decreto e, in ogni caso, fino a quando le strutture tecnologiche necessarie a consentire l’accesso diretto da parte dell’ufficiale giudiziario non siano funzionanti, il creditore procedente, previa autorizzazione, può ottenere dai gestori delle banche dati le informazioni necessarie.
La modalità di ricerca attraverso strumenti telematici dei beni del debitore sarà utilizzabile anche quando l’autorità giudiziaria deve ricostruire l’attivo e il passivo nelle procedure concorsuali, o adottare provvedimenti in materia di famiglia o di gestione dei patrimoni altrui.