L’immagine e la reputazione di una persona sono tutelate anche sul Web.
Cosa si intende per ingiuria e diffamazione?
Il reato di ingiuria (art. 594 c.p.) e il reato di diffamazione (art. 595 c.p.) tutelano l’immagine e la reputazione di una persona da tutte le manifestazioni del pensiero, in forma scritta e orale, che siano lesive della dignità umana e dell’onore personale.
La differenza principale tra le due fattispecie è che l’ingiuria presuppone la presenza della vittima nel momento in cui venga posta in essere la condotta criminosa, mentre la diffamazione, al contrario, ne presuppone l’assenza. Il reato di ingiuria richiede, inoltre, che l’offesa sia percepita o quantomeno percepibile dalla vittima nel momento in cui viene posta in essere.
E’ possibile commettere questi reati sui social network?
Certo che si! Se scrivete Su Facebook un commento offensivo o lesivo nei confronti di un’altra persona correte il rischio concreto di essere denunciati per ingiuria e diffamazione. Ma andiamo per gradi…
Prima di tutto va ricordato che tali reati possono essere realizzati non solo per mezzo di scritti, ma anche, ad esempio, tramite immagini o fotomontaggi lesivi dell’altrui onore.
Se pubblicate un commento (o un fotomontaggio) lesivo nella vostra “bacheca Facebook” e la persona offesa non è tra i vostri amici virtuali, è facile intuire che ci potranno essere gli estremi della diffamazione, in quanto il comportamento lesivo non viene posto in essere in presenza della persona offesa. Quest’ultima dovrà dar prova che il commento oppure l’immagine offensiva siano stati effettivamente inseriti sulla bacheca del diffamatore: prova per altro non semplice da fornire dal momento che egli non avrà acceso al profilo privato del diffamatore ( a meno che non disponga di un profilo pubblico visibile anche ai non amici). Inoltre non bisogna dimenticare che i profili personali dei vari social network possono essere modificati in continuazione, per eliminare o modificare i commenti sgraditi.
Se non riuscisse a fornire la copia della pagina web incriminata, il soggetto leso dovrebbe almeno poter contare sui dei testimoni che confermano che su un dato profilo virtuale (non pubblico) del soggetto diffamatore è presente l’immagine o la frase lesiva.
Quando invece la persona offesa rientra gli amici virtuali del diffamatore non è facile capire se si tratti di diffamazione o di ingiuria.
Secondo la giurisprudenza maggioritaria, in tale ipotesi, la condotta criminosa è qualificabile come ingiuria, in quanto la persona offesa va considerata comunque presente (non fisicamente, ma virtualmente). Altri ritengono invece che si debba parlare di diffamazione, perché la mera presenza virtuale della persona offesa, non può bastare per configurare il meno grave reato di ingiuria.
Siamo sicuri che il titolare del profilo virtuale sia sempre il responsabile del reato?
Tale questione è di grande rilevanza nell’ambito dei social network. Non è assurdo pensare che una persona di nostra fiducia (che magari conosce le nostre password o le può facilmente reperire tra i file del nostro pc) possa accedere al nostro profilo Facebook o Twitter e pubblicare contenuti offensivi nei confronti di altri utenti. E’ altresì possibile che il nostro profilo virtuale possa essere “hackerato” a distanza a nostra insaputa.
Cosa può fare il titolare del profilo virtuale per provare la sua innocenza?
Il titolare del profilo violato può difendersi solo con una perizia tecnica informatica, la quale dovrebbe fornire la prova che l’accesso al profilo virtuale: – è stato ottenuto in modo forzato tramite operazioni di hackeraggio a distanza – è stato effettuato da un luogo diverso da quello dove egli si trovava in quel momento e che è pertanto opera di un soggetto diverso da lui.
Come si è evoluta nel tempo la disciplina giuridica del rapporto genitori-figli? È solo a partire dal d.lgs. 154/2013 che nell’ ordinamento giuridico italiano si
L’attività istruttoria, nei procedimenti di separazione e divorzio, assume particolare rilevanza: le prove, infatti, spesso costituiscono l’ago della bilancia per determinare l’esito del procedimento. È,
il giudice tutelare esercita funzioni di tutela e garanzia, autonomamente o su richiesta di parenti o soggetti che agiscono con finalità di protezione.
Quale risarcimento in caso di licenziamento (illegittimo) dei nuovi lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato “a tutele crescenti”? Come noto il Jobs Act (nello
Hai ricevuto una sanzione disciplinare o una contestazione disciplinare? In questo articolo ti spieghiamo quando il provvedimento del datore di lavoro è legittimo e quando
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Ingiuria e diffamazione: reati su Facebook
L’immagine e la reputazione di una persona sono tutelate anche sul Web.
Cosa si intende per ingiuria e diffamazione?
Il reato di ingiuria (art. 594 c.p.) e il reato di diffamazione (art. 595 c.p.) tutelano l’immagine e la reputazione di una persona da tutte le manifestazioni del pensiero, in forma scritta e orale, che siano lesive della dignità umana e dell’onore personale.
La differenza principale tra le due fattispecie è che l’ingiuria presuppone la presenza della vittima nel momento in cui venga posta in essere la condotta criminosa, mentre la diffamazione, al contrario, ne presuppone l’assenza. Il reato di ingiuria richiede, inoltre, che l’offesa sia percepita o quantomeno percepibile dalla vittima nel momento in cui viene posta in essere.
E’ possibile commettere questi reati sui social network?
Certo che si! Se scrivete Su Facebook un commento offensivo o lesivo nei confronti di un’altra persona correte il rischio concreto di essere denunciati per ingiuria e diffamazione. Ma andiamo per gradi…
Prima di tutto va ricordato che tali reati possono essere realizzati non solo per mezzo di scritti, ma anche, ad esempio, tramite immagini o fotomontaggi lesivi dell’altrui onore.
Se pubblicate un commento (o un fotomontaggio) lesivo nella vostra “bacheca Facebook” e la persona offesa non è tra i vostri amici virtuali, è facile intuire che ci potranno essere gli estremi della diffamazione, in quanto il comportamento lesivo non viene posto in essere in presenza della persona offesa.
Quest’ultima dovrà dar prova che il commento oppure l’immagine offensiva siano stati effettivamente inseriti sulla bacheca del diffamatore: prova per altro non semplice da fornire dal momento che egli non avrà acceso al profilo privato del diffamatore ( a meno che non disponga di un profilo pubblico visibile anche ai non amici). Inoltre non bisogna dimenticare che i profili personali dei vari social network possono essere modificati in continuazione, per eliminare o modificare i commenti sgraditi.
Se non riuscisse a fornire la copia della pagina web incriminata, il soggetto leso dovrebbe almeno poter contare sui dei testimoni che confermano che su un dato profilo virtuale (non pubblico) del soggetto diffamatore è presente l’immagine o la frase lesiva.
Quando invece la persona offesa rientra gli amici virtuali del diffamatore non è facile capire se si tratti di diffamazione o di ingiuria.
Secondo la giurisprudenza maggioritaria, in tale ipotesi, la condotta criminosa è qualificabile come ingiuria, in quanto la persona offesa va considerata comunque presente (non fisicamente, ma virtualmente). Altri ritengono invece che si debba parlare di diffamazione, perché la mera presenza virtuale della persona offesa, non può bastare per configurare il meno grave reato di ingiuria.
Siamo sicuri che il titolare del profilo virtuale sia sempre il responsabile del reato?
Tale questione è di grande rilevanza nell’ambito dei social network. Non è assurdo pensare che una persona di nostra fiducia (che magari conosce le nostre password o le può facilmente reperire tra i file del nostro pc) possa accedere al nostro profilo Facebook o Twitter e pubblicare contenuti offensivi nei confronti di altri utenti. E’ altresì possibile che il nostro profilo virtuale possa essere “hackerato” a distanza a nostra insaputa.
Cosa può fare il titolare del profilo virtuale per provare la sua innocenza?
Il titolare del profilo violato può difendersi solo con una perizia tecnica informatica, la quale dovrebbe fornire la prova che l’accesso al profilo virtuale:
– è stato ottenuto in modo forzato tramite operazioni di hackeraggio a distanza
– è stato effettuato da un luogo diverso da quello dove egli si trovava in quel momento e che è pertanto opera di un soggetto diverso da lui.
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