Che cosa è
E’ una dichiarazione che gli eredi e/o legatari sono obbligati a presentare, nella quale si indicano i soggetti che subentrano nella titolarità dei diritti e rapporti giuridici che facevano capo al defunto.
E’ necessaria per formalizzare il passaggio di proprietà di determinati beni come ad esempio gli immobili e per poter disporre di alcuni diritti ereditati, quali ad esempio la possibilità di svincolare somme di denaro depositate sui conti correnti intestati al defunto.
Dove si presenta
All’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate del comune dove aveva l’ultima residenza il de cuis.
Entro quale termine
12 mesi dalla data di apertura della successione che coincide, generalmente, con la data della morte.
Chi deve presentarla
- l’erede;
- il legatario;
- l’esecutore testamentario;
- l’amministratore dell’eredità;
- il curatore dell’eredità giacente;
In caso di più soggetti obbligati, è sufficiente che la presenti solo uno di essi (il versamento delle imposte spetta a tutti quanti in solido, salvo poi il diritto di chi paga di rivalersi contro gli altri eredi e legatari). E’ sufficiente che vi sia almeno un erede che ha i requisiti necessari per l’agevolazione prima casa affinché le imposte da pagare siano nella misura ridotta.
E’ obbligatorio presentarla?
Si, nel caso in cui il defunto ha lasciato anche soltanto un immobile o una somma di denaro di almeno E 25.823.
Esonero
Non hanno obbligo di presentare la dichiarazione il coniuge, i figli, i genitori e gli altri parenti in linea retta del defunto se l’eredità ha valore non superiore a € 100.000 e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari.
Come si fa
La dichiarazione può essere presentata direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un intermediario abilitato (professionista munito di mandato) tramite i servizi telematici (scaricando un apposito software) o con deposito cartaceo su appositi modelli che possono essere reperiti sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Per il deposito non occorre l’assistenza di un professionista o di un avvocato può quindi predisporla anche uno solo degli obbligati ma non è una cosa semplicissima poiché è necessaria una certa conoscenza della materia altrimenti si rischiano delle sanzioni da parte dell’agenzia delle entrate.
Quali sono le conseguenze in caso di mancata presentazione?
Al momento della presentazione della dichiarazione di successione, e della voltura catastale, dovranno essere pagate le tasse e imposte (tributi speciali, imposte ipotecarie, catastali e di bollo, tasse ipotecarie).
In presenza di immobili (terreno e fabbricati), deve essere presentata la richiesta di voltura al Catasto entro 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione di successione, al fine di aggiornare i dati relativi ai soggetti proprietari e alla misura del possesso.
Pertanto, la mancata presentazione della dichiarazione di successione comporta sanzioni amministrative per evasione fiscale (da 258 euro a 1.032 euro (nei casi senza imposta fiscale), oppure variabile dal 120% al 240% dell’imposta (nei casi in cui è prevista l’imposta fiscale).
Se non viene presentata la dichiarazione di successione non si potranno vendere i beni ereditati o trascrivere il passaggio di proprietà degli immobili di proprietà del defunto passati in successione agli eredi (la voltura catastale è consentita solo se è stata presentata la dichiarazione di successione ed è stata corrisposta la relativa imposta).
Se il lavoratore è deceduto dopo la cessazione del rapporto di lavoro, gli eredi che vogliono ottenere il pagamento del TFR del defunto dall’azienda presso cui questi era impiegato devono esibire la dichiarazione di successione.
Inoltre, se non viene effettuata la dichiarazione di successione non si ha diritto a recuperare i beni del defunto o somme di denaro depositate presso le Banche o alla Posta.
Se il defunto era creditore di somme nei confronti di terzi (ad esempio per aver vinto una causa o aver diritto a un risarcimento da un’assicurazione) o dell’erario (si pensi a un credito di imposta), gli eredi non possono pretendere il versamento di tali importi se prima non eseguono la dichiarazione di successione.
Quali dati occorre conoscere per la compilazione della dichiarazione?
- generalità, ultima residenza e codice fiscale del defunto, dei chiamati all’eredità, dei legatari ed il loro grado di parentela o affinità col defunto;
- data di apertura della successione;
- eventuali accettazioni o rinunzie;
- valore globale netto dell’asse ereditario con descrizione analitica dei beni e diritti e rispettivi valori (per gli immobili sono reperibili dalle visure catastali dei terreni e dei fabbricati);
- passività e gli oneri deducibili (le spese funerarie, le spese mediche e chirurgiche relative al defunto negli ultimi sei mesi di vita sostenute dagli eredi, comprese quelle per ricoveri, medicinali e protesi, sono deducibili a condizione che risultino da regolari quietanze;
- crediti contestati giudizialmente, i crediti verso lo Stato e verso gli enti pubblici;
- estremi degli atti di donazione, posti in essere dal defunto nei confronti degli eredi e legatari, con l’indicazione dei relativi valori alla data di apertura della successione;
- estremi degli atti di alienazione a titolo oneroso effettuati negli ultimi 6 mesi di vita dal defunto, con indicazione dei relativi corrispettivi
Quale documentazione è necessario allegare alla successione?
- dichiarazione sostitutiva del certificato di morte del de cuius;
- autocertificazione stato di famiglia alla data del decesso del de cuius;
- autocertificazione stato di famiglia degli eredi;
- dichiarazione degli Istituti Finanziari, Banche o Posta di consistenza liquidità nel caso vi siano conti correnti, libretti di risparmi, titoli ecc.;
- certificati di destinazione urbanistica quando in successione ricadono dei terreni;
- copia dell’eventuale testamento;
- copia dell’eventuale accordo per l’integrazione, in caso di lesione, dei diritti di legittima;
- copia ultimo bilancio o inventario dell’azienda in successione;
- copia dell’eventuale verbale di inventario dell’eredità;
- certificato dei pubblici registri recante l’indicazione degli elementi di individuazione di navi e aeromobili;
- copia di documenti di prova delle passività, degli oneri nonché delle riduzioni e detrazioni, spese funerarie, fallimenti, spese mediche, imposte pagate all’estero;
- eventuali certificati di sussistenza di credito;
- prospetto di autoliquidazione delle imposte ipocatastali, di bollo e delle tasse ipotecarie e quietanza di versamento;
- eventuale modello richiesta agevolazione “prima casa”;
Il versamento dell’imposta di successione
Chi presenta la dichiarazione deve autoliquidare e versare con il mod. F23, in caso di immobili, le imposte ipocatastali, quella di bollo e le tasse ipotecarie prima di presentare la dichiarazione. Questo calcolo non è semplicissimo e pertanto è consigliabile affidarsi ad un professionista. Una volta pagate le tasse, il relativo prospetto con la ricevuta va allegato alla dichiarazione.
Il pagamento delle somme dovute allo Stato può avvenire anche con addebito su un conto aperto presso un intermediario della riscossione – convenzionato con l’Agenzia delle Entrate – e intestato al dichiarante oppure al soggetto incaricato della trasmissione telematica, identificati dal relativo codice fiscale. Per questo, quando si compila la dichiarazione vanno indicati il codice Iban del conto sul quale addebitare le somme dovute e il codice fiscale dell’intestatario del conto corrente.
L’imposta di successione liquidata dall’ufficio territoriale competente sulla base della dichiarazione presentata può essere pagata anche a rate per importi non inferiori a 1.000 euro, con queste modalità:
– almeno il 20% dell’importo deve essere versato entro sessanta giorni dalla notifica dell’avviso di liquidazione
– la parte restante, è versata in otto rate trimestrali (dodici, per importi superiori a ventimila euro), sulle quali sono dovuti gli interessi calcolati dal primo giorno successivo al pagamento della tranche iniziale. Le rate scadono l’ultimo giorno di ciascun trimestre.
Per ulteriori approfondimenti ti consigliamo anche la lettura dei seguenti articoli, che trovi nel sito:
Eredità: quota disponibile e legittima (tabella) – A cura dell’avvocato Lorenzo Cirri
Accettazione dell’eredità con beneficio di inventario – A cura dell’avvocato Lorenzo Cirri
6 risposte
Se il de cuius era utilista parte di aree o immobili, questi vanno portate in successione e volture.
Buonasera.
Cosa intende per utilista?
Buongiorno ho fatto la successione x un alloggio tramite agenzia dell’entrate , ora voglio vendere l’alloggio e mi viene richiesta una ulteriore successione tramite notaio . È vero ?
Buonasera.
Non mi è chiaro cosa mi sta chiedendo.
Mi può chiamare domattina?
Grazie
Avv. Cirri
Avvocati buonasera volevo sapere un informazione sono stato nominato erede testamentario di un immobile siccome sono proprietario di un altro immobile mi è stato riferito dallo stesso notaio che ha aperto il testamento che devo pagare circa 12.000 euro per la successione perché come seconda casa e devo pagarle entro un anno. Volevo anche sapere se
Tale somma si puo pagare anche a rate e se con la sola registrazione del testamento in mio nome è possibile fittare l’immobile con regolare contratto di fitto. Grazie e buona serata
Buonasera.
Chi meglio del notaio (che conosce anche la rendita catastale) può dirle se la cifra è giusta?