Cos’è l’Eredità Giacente:
Se l’eredita non è stata accettata dagli eredi e non vi è nessuno nel possesso dei beni ereditari, per evitare che il patrimonio del de cuius resti privo di tutela giuridica, il nostro ordinamento prevede la nomina di un curatore dell’eredità che l’amministri sotto la vigilanza del Giudice della successione, poiché tra la morte del de cuius e l’accettazione dell’eredità, che si prescrive in 10 anni, potrebbe trascorrere un lasso di tempo anche piuttosto lungo.
L’eredità giacente disciplina pertanto la fase di “assenza della titolarità ereditaria” che precede l’accettazione.
Sono due gli interessi in gioco ugualmente meritevoli di tutela: da un lato, l’interesse del chiamato che non ha ancora accettato (ma ha comunque interesse alla corretta gestione dell’asse ereditario per impedire che quest’ultimo venga depauperato); dall’altro, l’interesse dei creditori del de cuius, ad ottenere quanto a loro spettante.
Legittimati ad agire per la tutela del patrimonio del de cuius:
- a) il chiamato all’eredità che ha interesse che il patrimonio del defunto rimanga inalterato fino all’eventuale esercizio del suo diritto di accettazione, può esercitare alcune delle azioni necessarie a tutela del patrimonio del de cuius; esse sono:
– le azioni possessorie a tutela dei beni ereditari indipendentemente dalla loro materiale apprensione;
– atti conservativi, cautelari, di vigilanza e di amministrazione temporanea dei beni ereditari; come ad es., previa autorizzazione del tribunale, vendere i beni che non possono essere conservati o la cui conservazione sia dispendiosa.
Occorre fare molta attenzione al fatto che se il chiamato all’eredità è in possesso dei beni ereditari deve fare l’inventario entro tre mesi dal giorno dell’apertura della successione altrimenti verrà considerato erede puramente e semplicemente per accettazione implicita.
- b) il curatore dell’eredità, il quale viene nominato anche d’ufficio, dal Tribunale della circoscrizione dove si è aperta la successione.
Nomina del curatore:
Per chiedere l’apertura della procedura di eredità giacente occorre depositare un apposito ricorso al giudice della successione producendo il certificato di morte e il certificato storico anagrafico del defunto e della sua famiglia di origine attestanti l’inesistenza di chiamati all’eredità entro il 6° grado.
Poteri del curatore:
Al fine di salvaguardare gli interessi dell’eredità deve: farne l’inventario dei beni, rispondere ad eventuali istanze proposte contro di essa, amministrare l’eredità o devolverla allo Stato se non viene accettata, pagare i debiti ereditari e i legati, previa autorizzazione del Tribunale e a condizione che qualcuno dei creditori o dei legatari non faccia opposizione, nei limiti di valore dei beni a lui pervenuti, utilizzando eventuali disponibilità liquide esistenti nell’eredità, oppure effettuando le vendite di beni mobili o immobili.
Per gli atti che vanno oltre l’ordinaria amministrazione, il curatore deve chiedere l’autorizzazione del Giudice.
Il curatore cessa la sua carica se interviene l’accettazione da parte di un erede (art. 532 c.c.) o, in assenza di eredi, nel momento della devoluzione allo Stato a 10 anni dalla morte (art. 586 c.c.).