Il giudice tutelare: compiti e funzioni

il giudice tutelare esercita funzioni di tutela e garanzia, autonomamente o su richiesta di parenti o soggetti che agiscono con finalità di protezione.
Amministrazioni di sostegno
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Il giudice tutelare e le funzioni di Volontaria Giurisdizione.

 La sezione di Volontaria Giurisdizione del Tribunale è preposta non a risolvere controversie ma a gestire negozi o affari per la cui conclusione è necessario l’intervento di un giudice. Tale intervento si rende necessario in tutte quelle ipotesi in cui non vi sono parti contrapposte ma persone incapaci, o non del tutto capaci, di provvedere autonomamente ai propri interessi. In questi casi, il giudice tutelare esercita dunque funzioni di tutela e garanzia, autonomamente o su richiesta di parenti o soggetti che agiscono con finalità di protezione.

Di cosa si occupa concretamente?

Si occupa essenzialmente di tutelare i soggetti deboli, come i minorenni e gli incapaci, ed ogni suo provvedimento è adottato nell’esclusivo interesse del soggetto per il quale il suo intervento è stato richiesto.

In riferimento ai minori in particolar modo il giudice tutelare autorizza i genitori a compiere atti di straordinaria amministrazione relativi al patrimonio dei figli:

laddove vi sia disaccordo tra i genitori sulla gestione del patrimonio dei figli, si occupa di nominare un curatore speciale;

nomina amministratore di sostegno;

adotta provvedimenti urgenti in favore del minore;

– vigila sull’ osservanza delle condizioni stabilite dal Tribunale per l’esercizio della potestà genitoriale e per l’amministrazione dei beni del minore;

adotta i provvedimenti urgenti in favore del minore o dell’interdetto prima dell’assunzione delle funzioni del tutore o del protutore;

adotta, su proposta del tutore, i provvedimenti circa l’educazione del minore sottoposto a tutela e l’amministrazione dei suoi beni;

autorizza l’interruzione volontaria della gravidanza di minorenne (art. 12 l. n. 194/1978);

– emette il decreto di esecutività del provvedimento di affidamento familiare di minore disposto dal servizio sociale (art. 4 l. n. 184/1983);

autorizza il rilascio di documento valido per l’espatrio al minore quando manchi l’assenso dell’esercente la potestà, ovvero al genitore di figli minori che non abbia ottenuto l’assenso dell’altro genitore o sia da esso legalmente separato (art. 3 let. a-b, l. n. 1185/1967);

 In particolare il Giudice Tutelare vigila l’osservanza delle condizioni stabilite dal Tribunale per l’esercizio della potestà̀ genitoriale e per l’amministrazione dei beni del minore; quest’ultima funzione peraltro è molto significativa, fortemente utile ma trascurata da gran parte degli operatori del diritto e dai tanti genitori non affidatari a seguito della separazione coniugale che si vedono sottratti all’affetto dei propri figlioli dall’altro genitore.

 Con che modalità ci si rivolge al Giudice Tutelare

Il procedimento davanti al giudice tutelare è caratterizzato da estrema semplicità ed è privo di formalità. Il Giudice tutelare provvede con decreto ed ai sensi dell’art 344 c.c., nei casi urgenti, la richiesta di un provvedimento può essere presentata al Giudice anche verbalmente.

Amministratore di sostegno

Il diritto di visita dei genitori dei figli separati

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2 risposte

  1. Cosa succede se mi presento dal giudice senza un mio avvocato che mi difenda durante la prima udienza
    per la richiesta di mio marito di separazione giudiziale?

    1. Buongiorno,

      il giudice la sentirà personalmente. Tuttavia è necessaria l’assistenza di un difensore, pertanto per il proseguo del procedimento sarà necessario che nomini un avvocato.
      Saluti
      Avv. Cirri

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