Figli di genitori separati: chi decide sullo sport da praticare

L’affidamento condiviso (ex art. 337 ter co. 2 c.c. introdotto dal D. Lgs 154/2013) prevede l’esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori ed una condivisone delle decisioni di maggiore importanza.
DIRITTO DI FAMIGLIA, SEPARAZIONE E DIVORZI
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L’affidamento condiviso (ex art. 337 ter co. 2 c.c. introdotto dal D. Lgs 154/2013) prevede l’esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori ed una condivisone delle decisioni di maggiore importanza. I genitori devono predisporre ed attuare un programma condiviso per l’educazione, la formazione, la cura e la gestione dei figli nel rispetto delle loro esigenze e delle loro richieste. A tal proposito si rimanda anche al seguente articolo.
Tra questi aspetti assume rilevanza dunque anche la scelta dell’attività sportiva che il figlio desidera praticare.

Chi decide lo sport da fare praticare al figlio minore?

Talvolta i genitori, soprattutto se separati o divorziati, non sono in accordo su quale sport il figlio minore deve praticare.
Chi esercita la responsabilità genitoriale ha certamente diritto di esprimere la propria opinione in merito alla gestione delle attività ludico-ricreative del figlio. Ciò, ovviamente, non deve tradursi in una imposizione unilaterale da imporre al figlio minore, quanto piuttosto un modo per assecondare passioni ed inclinazioni del minore.

Il minore può scegliere lo sport da praticare?

Certo che si! il minore ha diritto di manifestare le proprie preferenze. Ciò anche e soprattutto in relazione alle proprie capacità, inclinazioni ed aspirazioni. Il minore non dovrebbe mai essere costretto alla pratica di un determinato sport, ma dovrebbe essere libero di potere scegliere. A tal proposito esiste un vero e proprio diritto all’ascolto del figlio minore codificato nell’art. 336-bis c.c. I problemi sorgono quando al minore non viene lasciata tale libertà di scelta, ma soprattutto quando vi è contrasto tra i genitori.

Nelle ipotesi in cui tra i genitori sorga conflitto sull’attività sportiva del figlio, cosa fare?

In tale caso sarà il Giudice a decidere, laddove adito, a dirimere il contrasto.
L’art. 316 c.c. difatti sancisce che “In caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei.
Il giudice, sentiti i genitori e disposto l’ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento, suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell’interesse del figlio e dell’unità familiare. Se il contrasto permane il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il più idoneo a curare l’interesse del figlio.”

Il Giudice potrà intervenire anche inaudita altera parte, ovvero senza i genitori.

Interessante in materia è una pronuncia del Tribunale della Spezia che ha previsto che “qualora uno dei genitori rifiuti di sottoscrivere il c.d. cartellino sportivo, per impedire al figlio minorenne di proseguire la propria attività presso un’associazione dilettantistica di calcio, il Giudice su ricorso dell’altro genitore, può provvedere inaudita altera parte, disponendo che il tesseramento abbia luogo con la sola sottoscrizione del genitore ricorrente” (cfr.Trib. La Spezia 09 ottobre 2017).

Chi paga le spese per l’attività sportiva?

Le spese per lo sport praticato dai figli, rientrando nelle c.d. spese straordinarie, devono essere previamente concordate e sostenute al 50% tra i coniugi, salvi diversi accordi tra i genitori pattuiti in sede di separazione o divorzio. Per una dettagliata esemplificazione delle spese straordinarie si rimanda al seguente articolo.

Ed in caso di disaccordo?

Se si tratta di attività sportiva praticata dal figlio anche prima della separazione o del divorzio, il genitore anche se in disaccordo dovrà comunque continuare a sostenere la spesa.
Nel caso in cui il figlio non praticasse lo sport in epoca antecedente la separazione o il divorzio la decisione dovrà essere rimessa al tribunale, che dovrà valutare il preminente interesse del minore.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda ai seguenti ARTICOLI:

Affido condiviso e collocazione prevalente dei figli (separazioni e divorzi).

Separazione e divorzio consensuale

Il diritto dei minori alla bigenitorialità

Separazione e divorzio modalità e costi a seconda delle procedure

I tempi di permanenza dei figli con i genitori in caso di separazione o divorzio

Separazione consensuale

Separazione giudiziale

Il Diritto al Mantenimento dei figli

Ripartizione spese dei figli: schema completo delle spese ordinarie e straordinarie.

Le spese di mantenimento dei figli nella separazione

La carta dei diritti dei figli nella separazione dei genitori.

Il trasferimento del genitore separato o divorziato con figli minori

Valenza probatoria sms ed e-mail nel diritto di famiglia

Il diritto di visita dei genitori dei figli separati

La responsabilità genitoriale

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