Come si è evoluta nel tempo la disciplina giuridica del rapporto genitori-figli?
È solo a partire dal d.lgs. 154/2013 che nell’ ordinamento giuridico italiano si parla più propriamente di responsabilità genitoriale, ponendo al centro della tutela il minore, con conseguente definitivo superamento del termine potestà genitoriale evidentemente evocativo di una concezione patriarcale e gerarchica della relazione genitore-figlio.
Che cosa si intende per responsabilità genitoriale?
Per responsabilità genitoriale si intende l’insieme dei poteri e doveri di cui sono titolari i genitori nei confronti dei figli. Il concetto stesso di responsabilità evoca l’idea che il genitore sia tenuto a far fronte ai bisogni della persona che ha dato alla luce.
La responsabilità genitoriale sorge in virtù della mera nascita del figlio, prescindendo dal fatto che lo stesso sia nato o no all’ interno del matrimonio.
(la parificazione tra figli nati nel matrimonio o fuori da esso è sancita espressamente dall’ art. 315: “tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico”).
Quali sono i doveri dei genitori verso i figli?
Art. 30 cost : “ è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio”
Art.147 cc.: “Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall’art. 315 bis”.
Sebbene si faccia riferimento ai coniugi tale principio vale anche per i genitori non sposati.
Doveri dei genitori nei confronti del figlio che ha diritto di:
- Essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni
- Crescere in famiglia e mantenere rapporti significativi con i parenti.
- Di essere ascoltato in tutte le questioni che lo riguardano qualora abbia 12 anni oppure se di età inferiore ove capace di discernimento.
- DOVERE DI MANTENIMENTO grava su entrambi i genitori secondo il principio di proporzionalità, infatti l’art. 316 bis afferma che entrambi sono tenuti “in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo”.
Pertanto “sussiste l’obbligo di entrambi i genitori di contribuire al mantenimento dei figli, anche nel caso di maggiore capacità economica di uno dei due.” Cassazione civile, sent. 8633/2017
Nell’eventualità in cui entrambi i genitori non siano in grado di provvedere al mantenimento dei figli saranno i nonni a dover fornire ai genitori i mezzi necessari perché essi possano adempiere nei confronti dei figli.
Con la precisazione che: “ l’obbligo di mantenere i propri figli ex art. 147 c.c., grava sui genitori in senso primario ed integrale, sicché qualora l’uno dei due genitori non voglia o non possa adempiere, l’altro deve farvi fronte con tutte le sue risorse patrimoniali e reddituali e deve sfruttare la sua capacità di lavoro, salva comunque la possibilità di agire contro l’inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle sue condizioni economiche. Solo in via sussidiaria, dunque succedanea, si concretizza l’obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari per adempiere ai loro doveri nei confronti dei figli previsto dall’art. 148 c.c., che comunque trova ingresso, non già perché uno dei due genitori sia rimasto inadempiente al proprio obbligo, ma se ed in quanto, l’altro genitore non abbia mezzi per provvedervi” (Cass., 30 settembre 2010, n. 20509).
In caso di separazione e divorzio entrambi i genitori dovranno continuare a mantenere i figli proporzionalmente a quello che è il loro reddito. Pertanto il genitore non collocatario provvederà all’adempimento di tale dovere tramite il versamento periodico di un assegno di mantenimento, il cui importo sarà calcolato avendo anche riguardo alle attuali esigenze del figlio, al tenore di vita dallo stesso goduto durante la convivenza con entrambi i genitori, le risorse economiche di entrambi i genitori, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
L’obbligo al mantenimento non cessa con la maggiore età ma solo quando il figlio avrà raggiunto l’autosufficienza economica.
Anche nel caso in cui il figlio scelga personalmente di interrompere ogni frequentazione con il genitore non collocatario, non viene meno per quest’ ultimo l’obbligo al mantenimento, in tal senso si è pronunciata la Cassazione Civile, con sent. 2735/2019: “La mancata frequentazione tra il genitore e il proprio figlio, causata da una decisione del figlio, non comporta per il genitore il venir meno dell’obbligo di mantenimento economico.”
Per una dettagliata trattazione relativa alla partizione delle spese straordinarie ed ordinarie si rimanda al seguente ARTICOLO.
2. DOVERE DI EDUCAZIONE
3. DOVERE DI ISTRUZIONE
4. DOVERE DI ASSISTENZA MORALE
Doveri di carattere morale funzionali a contribuire alla crescita e allo sviluppo della sua personalità e al suo inserimento nella società.
Quali sono i doveri-poteri dei genitori sulla rappresentanza e amministrazione dei beni del minore?
I genitori in modo congiunto o singolarmente nei casi eccezionali in cui spetti ad un solo genitore esercitare la responsabilità genitoriale, rappresentano i figli nati e nascituri, fino alla maggiore età o all’ emancipazione, in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni.
Giova infatti ricordare che il minore pur essendo dotato di capacità giuridica è privo della capacità di agire, ossia della possibilità di esercitare diritti e assumere obbligazioni.
Per quanto riguarda l’amministrazione è opportuno distinguere tra:
- Atti di ordinaria amministrazione che possono essere compiuti da un solo genitore, con l’eccezione dei contratti attraverso cui si concedono o acquistano diritti personali di godimento.
- Atti di straordinaria amministrazione (a titolo di esempio possiamo richiamare i casi di accettazione o rinuncia all’ eredità, alienazione di beni immobili…), che oltre a richiedere l’intervento congiunto dei genitori previa autorizzazione da parte del giudice tutelare dovrà valutare che l’atto sia conforme alla necessità o all’utilità del figlio.
In mancanza di tale autorizzazione gli atti sono annullabili.
Come deve essere esercitata la responsabilità genitoriale?
La responsabilità genitoriale è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori, avendo riguardo alle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.
Si vuole in questo modo garantire il preminente interesse del figlio alla bigenitorialità, sancendo una parificazione tra i genitori nell’ esercizio dei diritti e dei doveri.
In caso di separazione e divorzio la responsabilità genitoriale continuerà ad essere esercitata da entrambi. Tuttavia è opportuno distinguere tra le decisioni di maggiore rilevanza relative all’istruzione, all’ educazione, alla salute…, le quali richiedono l’accordo di entrambi e in mancanza dello stesso sarà il giudice a decidere e le questioni di ordinaria amministrazione per le quali i genitori possono prendere decisioni disgiunte.
In caso di affidamento esclusivo chi sarà titolare della responsabilità genitoriale?
Nel caso di affidamento esclusivo, il genitore affidatario ha l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale sui figli. Tuttavia, salva diversa disposizione del giudice, le decisioni di maggiore interesse continueranno ad essere prese congiuntamente dai genitori, permanendo comunque in capo al genitore non affidatario il diritto e il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione; con il potere di rivolgersi altresì al giudice qualora si ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse. Va infatti ricordato che dei provvedimenti relativi alle modalità di affidamento dei figli può essere richiesta in qualsiasi momento la revisione.
In quali casi il genitore può perdere l’esercizio alla responsabilità genitoriale?
Possiamo distinguere due ipotesi diverse:
–> Decadenza dalla responsabilità genitoriale ( art. 330) che si ha nel caso in cui il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio.
“la decadenza dalla responsabilità genitoriale costituisce un provvedimento non a scopo sanzionatorio, ma a tutela del minore e finalizzato a scongiurare ulteriori condotte pregiudizievoli da parte del genitore.” Cass. Sent. 15949/2018.
Infatti rimane salva la possibilità di reintegrare il genitore dichiarato decaduto, quando sono venute meno le ragioni alla base della pronuncia di decadenza e laddove si dimostri che non vi è nessun pregiudizio per il figlio.
–> Provvedimenti volti a limitare l’esercizio della responsabilità genitoriale (art.333) nel caso in cui il genitore ponga in essere una condotta che, sebbene non integri gli estremi per emanare un provvedimento di decadenza, sia suscettibile di recare pregiudizio al figlio. In tale ipotesi, il giudice, alla luce di una attenta valutazione delle circostanze del caso concreto provvederà ad emanare i provvedimenti più adeguati nell’ interesse della prole, provvedimenti che saranno in ogni momento passibili di revoca.
Per ulteriori approfondimenti consultare i seguenti ARTICOLI:
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