Con la legge 14 febbraio 2006 n. 55 è stato inserito, all’interno del Codice Civile, il Capo V bis (artt. Da 768 – bis a 768 octies), all’interno del Titolo IV del Libro II relativo all’istituto della successione ereditaria.
La nuova normativa ha introdotto il c.d. patto di famiglia, ovvero il contratto con il quale l’imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l’azienda ed il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto od in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti (art. 768 – bis c.c.).
La nuova normativa ha, pertanto, novellato l’art. 458 (divieto dei patti successori), con la conseguenza che, a partire dal 16 marzo 2006, è possibile derogare al divieto di patti successori in caso di patto di famiglia (purchè vengano rispettati i diritti che risultano, per legge o per testamento, riconosciuti ai legittimari).
Ne discende che è possibile trasferire, in tutto od in parte, l’azienda o le partecipazioni societarie solo ad alcuni dei legittimari di cui all’ art. 536 c.c., liquidando agli altri la loro quota riconosciuta per legge.
Il patto di famiglia deve essere concluso per atto pubblico e deve essere redatto da un notaio o da un altro pubblico ufficiale autorizzato (art. 768 – ter c.c.).
Alla conclusione dello stesso devono partecipare, oltre l’imprenditore, anche il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione (art. 768 – quater c.c.).
In caso contrario l’accordo è nullo.
Il patto di famiglia può essere impugnato dai partecipanti solo nel caso di vizio del consenso determinato da errore, violenza o dolo.
L’azione per ottenere l’annullamento del patto si prescrive in un anno a partire dal giorno in cui è cessata la violenza oppure è stato scoperto l’errore od il dolo (art. 768 – quinquies c.c.).
Il contratto può essere sciolto o modificato dalle medesime persone che hanno partecipato alla sua conclusione.
Le modalità di scioglimento/modifica possono consistere nella risoluzione consensuale e nella conclusione di un altro contratto avente le medesime caratteristiche ed i medesimi presupposti del primo; oppure nel recesso convenzionale, purchè espressamente previsto nel contratto e regolarmente comunicato agli altri contraenti (art. 768 – septies c.c.).
Preme precisare che il patto di famiglia può essere modificato in qualsiasi momento, non sussistendo limiti temporali al riguardo.